29 marzo 2010
Ordine del giorno sul D.L. n. 135/2009, art. 15: riconoscimento del servizio idrico come privo di rilevanza economica
Premesso che:
L’acqua è una risorsa primaria, essenziale alla vita e il cui accesso universale e disponibilità sono obiettivi da perseguire in quanto garanzia di un diritto inalienabile e la cui conservazione va perseguita anche a beneficio delle generazioni future che hanno diritto ad un ecosistema equilibrato;
Oggi sulla Terra più di un miliardo e trecento milioni di abitanti non hanno accesso all’acqua potabile, prevedendosi che nel giro di pochi anni tale numero raggiunga i tre miliardi nonostante la natura di bene comune necessario alla sopravvivenza;
Il quadro legislativo in tema di governo del Servizio idrico integrato è incardinato nella L. 36|94, detta “legge Galli” dal nome del suo estensore; recepita dalla legge Regionale Toscana n°81|95, istitutiva degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O) obbligatori per i Comuni;
precedentemente all’entrata in vigore della legge Galli, la gestione del servizio idrico si attuava in forme e modi totalmente diversi nei vari Comuni, alcuni dei quali gestivano il servizio in economia, altri tramite aziende speciali intercomunali ed alcuni attivando S.p.A pubbliche;
l’attuazione della legge Galli nei 93 ambiti italiani ha avuto applicazione diversificata, essendo la Toscana la prima regione italiana ad attuare in modo organico la legge quadro di cui trattasi;
la scelta attivata in Toscana con la L.R 81|95 muoveva su due temi di fondo, la necessità di accorpare i servizi esistenti, fino ad allora molto frammentati, puntando al raggiungimento di economie di scala molto più efficienti, con il relativo contenimento dei costi, rispondere alla legge 36|94 che prevedeva la fiscalità particolare come unico finanziamento dell’intero Sistema idrico Integrato;
la scelta per la gestione del servizio, successiva all’adozione dei Piani di Ambito in Toscana è stata quello del P.P.P. Partenariato Pubblico Privato, con il socio pubblico in maggioranza ed il socio privato con quote di minoranza, tutto questo è stato esplicato con procedure pubbliche di gara
la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall’Art. 23bis della legge 133/2008 che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati;
il recente Art. 15 del D.L. 135/2009, che ha modificato l’Art. 23bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo:
• affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
• la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubbliche, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011;
Considerato che:
- la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene comune dell’umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle popolazione più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella
definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico”;
- gli stessi organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte
al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo COM (2004) 374: “…le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006);
- a partire dalla promulgazione della carta europea dell’acqua (Strasburgo 1968) si è affermata a livello mondiale non solo la concezione dell’acqua come “bene comune”, ma anche del suo uso come diritto fondamentale dell’uomo;
- il Testo Unico sull’Ambiente” d.lgs n. 152/2006, all’articolo 144, comma 2 afferma: “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future”;
Valutato che:
-da un punto di vista normativo lo strumento del decreto legge risulta inappropriato per simile materia e che non è stato possibile svolgere nelle sedi deputate un’approfondita discussione a causa del voto “di fiducia” imposto sul provvedimento dal Governo, impedendo di fatto il confronto su un tema così delicato e complesso come la gestione della risorsa idrica .
-oggi il 61% del servizio idrico erogato in Italia è gestito da società interamente pubbliche, con il rischio evidente, conseguente l’obbligo di dismissione di almeno il 40% delle quote di capitale delle società pubbliche entro il 2011 , di svalorizzare il patrimonio dei comuni.
-la priorità della preventiva definizione delle regole attraverso le quali sia possibile, per l’istituzione locale, in ambiti territoriali strutturalmente ed economicamente ottimali, scegliere nell’interesse pubblico i gestori migliori, nonché il rafforzamento delle Autorità pubbliche di regolazione, di garanzia e di controllo, in grado di gestire le modalità degli affidamenti, di fissare le regole e controllarne il rigoroso rispetto
-vanno definiti i termini di utilizzo delle reti, che devono restare integralmente di proprietà pubblica;
Considerato che:
-il maxiemendamento presentato dal governo nella legge finanziaria prevede lo scioglimento dei consorzi di funzioni, con il rischio conseguente di scioglimento delle autorità di ATO costituite sotto forma di consorzio, con la mortificazione delle funzioni di programmazione e di controllo pubblico esercitato dai comuni per il tramite delle autorità.
Sottolinea che:
-l’esperimento condotto in Toscana, nella gestione del servizio idrico integrato, con la scelta di una esclusiva competenza pubblica nella programmazione, una esclusiva competenza pubblica nel controllo e il mantenimento della maggioranza pubblica nella compagine societaria dei gestori del servizio, ha consentito di sviluppare investimenti importanti per la salvaguardia della risorsa, per il miglioramento del servizio, l’adeguamento alle normative europee e mondiali sulla depurazione, consentendo la valorizzazione del patrimonio di esperienze compiute dai comuni nelle gestioni dirette e delle società di capitali interamente pubbliche che gestivano il servizio precedentemente all’affidamento ai vari gestori.
Ricordato che:
-le criticità più rilevanti del servizio sono rappresentate dal deterioramento quantitativo e qualitativo delle riserve idriche nonchè dall’alto livello delle perdite, e che ciò rappresenta il contrario dell’uso sostenibile della risorsa.
-che il livello di investimenti necessari al raggiungimento degli standard di legge sui criteri di depurazione esorbita le possibilità della tariffa,
Tutto ciò premesso:
-considerato l’impegno dell’uso sostenibile della risorsa acqua, patrimonio pubblico e diritto individuale, come ricordato dalla dichiarazione della carta dell’ acqua della Toscana e di impedire la svendita di un patrimonio pubblico rilevante e strategico.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Esprime
- dissenso contro il decreto, che non tutela il servizio idrico integrato, che viene mercificato alla stregua di un bene di mera rilevanza economica anziché tutelato come un servizio pubblico essenziale e che indebolisce la presenza del pubblico nel controllo e nella gestione del servizio idrico in modo particolare nelle società quotate in borsa
- la volontà di fare quanto in suo potere per modificare il nuovo quadro normativo, imposto ricorrendo al voto di fiducia
- l’impegno ad agire, in qualità di socio del soggetto gestore del servizio idrico, per migliorare la qualità del servizio erogato e contenere i costi di funzionamento
- l’impegno a promuovere una cultura del consumo dell’acqua più rispettosa della scarsità e del valore della risorsa idrica
- la convinzione che è indispensabile reperire nuove risorse pubbliche, da aggiungere alle entrate da tariffa, per sostenere gli investimenti necessari per disporre di riserve idriche adeguate allo sviluppo economico sostenibile, operare un’adeguata manutenzione della rete, completare le condotte fognarie gli impianti di depurazione su tutto il territorio, chiedendo a Stato, Unione Europea e Regione di destinare idonee risorse
- la disponibilità della provincia a compartecipare, nei limiti dei Bilanci e del Patto di Stabilità, al piano straordinario di investimenti prefigurato
- la volontà di ribadire che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini
I consiglieri
NASORRI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
GIUDILLI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
RENAI ROBERTO LA SINISTRA